Licenziamento e incapacità del lavoratore: quando non opera il termine di 60 giorni

La Cassazione a Sezioni Unite chiarisce come si coordinano i termini di impugnazione del licenziamento quando il lavoratore, per le proprie condizioni di salute, non è in grado di comprendere il contenuto dell’atto ricevuto.

La decisione

Con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esaminato il caso di una lavoratrice che aveva impugnato tardivamente un licenziamento disciplinare, sostenendo di essersi trovata in una condizione di incapacità naturale tale da impedirle di avere effettiva consapevolezza dell’atto.

La decisione si colloca dopo la sentenza n. 111/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui imponeva, anche al lavoratore incolpevolmente incapace, l’impugnazione stragiudiziale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il principio pratico

Quando l’incapacità di intendere o di volere sussiste al momento della ricezione del licenziamento oppure durante il termine ordinario di sessanta giorni, il lavoratore è esonerato dalla preventiva impugnazione stragiudiziale. Resta però necessario agire entro il termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione, mediante deposito del ricorso, anche cautelare, oppure comunicando alla controparte la richiesta di conciliazione o arbitrato.

Perché è importante rivolgersi subito a un avvocato

L’incapacità naturale non si presume: deve essere dimostrata attraverso elementi medici e circostanze concrete riferite al periodo rilevante. La tutela riconosciuta dalla pronuncia non elimina quindi ogni termine, ma introduce un correttivo per situazioni eccezionali. Chi riceve un licenziamento dovrebbe far esaminare immediatamente la comunicazione, la documentazione sanitaria e la cronologia degli eventi.

Lo Studio assiste lavoratori e imprese nelle impugnazioni dei licenziamenti, nella valutazione dei termini e nelle procedure conciliative.

Fonte: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 18 luglio 2026, n. 23486. Il contenuto è informativo e non sostituisce la consulenza sul singolo caso.

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