Hai firmato un modulo al centro estetico. Ma questo autorizza davvero il centro a fotografarti a corpo nudo?
La decisione
Una cliente aveva sottoscritto il piano dei trattamenti, nel quale era inserita anche una clausola relativa alle fotografie destinate a documentare i risultati del percorso estetico.
Durante una seduta veniva fotografata a corpo nudo e con il volto scoperto. Dopo averne chiesto la cancellazione, scopriva inoltre che le fotografie erano state soltanto trasferite nel cestino del tablet e potevano ancora essere recuperate.
La questione arrivata davanti alla Cassazione è quindi molto concreta: la firma apposta su una clausola contenuta tra le altre condizioni del trattamento dimostra, da sola, che la cliente abbia compreso e consapevolmente autorizzato quegli scatti?
Con l’ordinanza n. 25117 dell’8 settembre 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha escluso ogni automatismo.
Il principio pratico
Quando le fotografie non sono necessarie per eseguire la prestazione, il centro estetico deve dimostrare che il consenso sia stato prestato in modo libero, specifico, informato e inequivocabile. Se la richiesta è inserita in un modulo riguardante anche altri aspetti, deve essere chiaramente distinguibile dal resto del documento.
Il commento dello Studio
Riteniamo particolarmente importante il richiamo della Corte alla sostanza del consenso.
Non basta chiedersi se il cliente abbia firmato. Occorre verificare che la clausola fosse chiara, riconoscibile e riferita precisamente alle fotografie e alle finalità per le quali sarebbero state utilizzate.
La Cassazione non ha riconosciuto direttamente il risarcimento alla cliente: ha annullato la precedente decisione e rinviato la causa al Tribunale di Pisa, che dovrà riesaminare la validità del consenso e l’eventuale danno derivante dall’acquisizione e dalla conservazione delle immagini.
Una firma inserita in un modulo, dunque, non equivale necessariamente a un’autorizzazione consapevole a ogni trattamento dei propri dati e delle proprie immagini.
Quante volte firmiamo senza comprendere fino in fondo che cosa stiamo autorizzando?
Fonte: Corte di cassazione, Sezione I civile, ordinanza 8 settembre 2026, n. 25117. Il contenuto è informativo e non sostituisce la consulenza sul singolo caso.
